Documento · Sentenza
Corte d’appello di Venezia, Prima sezione civile, sentenza 8 dicembre 2025, n. 3365/2025
Il deposito della domanda di ristrutturazione non sospende da solo le esecuzioni: se la casa è aggiudicata prima del provvedimento del giudice, l’aggiudicatario conserva il suo diritto e il piano fondato sulla conservazione della casa non è fattibile. Inammissibile l’istanza di sospensione proposta in sede di reclamo, perché dopo il rigetto dell’omologazione la corte d’appello non può adottare misure protettive (contraria al debitore).
Dati del documento
- Autorità
- Corte d’appello di Venezia, Prima sezione civile
- Tipo
- Sentenza
- Decisione
- 4 dicembre 2025
- Pubblicazione
- 8 dicembre 2025
- Numero
- 3365/2025
- Temi
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Testo
- Integrale, con i dati personali oscurati
- Fonte del testo
- Banca dati di merito