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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Sentenza

Corte d’appello di Venezia, Prima sezione civile, sentenza 8 dicembre 2025, n. 3365/2025

Il deposito della domanda di ristrutturazione non sospende da solo le esecuzioni: se la casa è aggiudicata prima del provvedimento del giudice, l’aggiudicatario conserva il suo diritto e il piano fondato sulla conservazione della casa non è fattibile. Inammissibile l’istanza di sospensione proposta in sede di reclamo, perché dopo il rigetto dell’omologazione la corte d’appello non può adottare misure protettive (contraria al debitore).

Dati del documento

Autorità
Corte d’appello di Venezia, Prima sezione civile
Tipo
Sentenza
Decisione
4 dicembre 2025
Pubblicazione
8 dicembre 2025
Numero
3365/2025
Temi
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Testo
Integrale, con i dati personali oscurati
Fonte del testo
Banca dati di merito