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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Ordinanza

Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835/2025

Per chi è stato sottoposto a fallimento o alla liquidazione del patrimonio della l. 3/2012 l’esdebitazione resta regolata dall’art. 142 l. fall. e dall’art. 14-terdecies l. 3/2012, anche se la domanda è depositata dopo il 15 luglio 2022. La vicenda riguardava soci falliti che avevano chiesto il beneficio a fallimento non ancora chiuso: l’estensione alla liquidazione del patrimonio è affermata nella regola enunciata in motivazione (rigetto, contraria al debitore).

Dati del documento

Autorità
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Tipo
Ordinanza
Decisione
11 luglio 2024
Pubblicazione
3 giugno 2025
Numero
14835/2025 · R.G. 17693/2023
Temi
Esdebitazione
Testo
Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
Fonte del testo
SentenzeWeb