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Osservatorio sovraindebitamento

Scheda · Procedura 4 di 5

Vuoi chiedere l’esdebitazione

Quando arriva la liberazione dai debiti, chi ne è escluso e che cosa succede se non hai nulla da offrire.

Vale per te se sei un debitore sovraindebitato con una liquidazione controllata in corso oppure una persona fisica che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in futuro. Chi è sovraindebitato

Che cos’è

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti: i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura non sono più esigibili nei tuoi confronti. Per il sovraindebitato la procedura di riferimento è la liquidazione controllata. Le regole sull’esdebitazione nella liquidazione giudiziale riguardano i debitori che vi sono soggetti e non sono trattate in questa scheda.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera con la chiusura della procedura oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura. La dichiara il tribunale con decreto motivato, su tua istanza o su segnalazione del liquidatore. I creditori ammessi al passivo possono presentare osservazioni entro quindici giorni.

Se sei una persona fisica e non sei in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puoi chiedere l’esdebitazione anche senza liquidazione. La legge la chiama esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Spetta al debitore meritevole e si ottiene solo per una volta.

L’esdebitazione non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso: i creditori conservano i loro diritti verso di loro. Restano esclusi dall’esdebitazione anche gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Come si presenta

Il fac-simile riproduce il decreto con cui il giudice concede l’esdebitazione al debitore incapiente. È il provvedimento che chiude una procedura senza liquidazione dei beni e contiene un obbligo che ti segue anche dopo: la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute.

FAC-SIMILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente n. [NUMERO]/2026
DECRETO

Il giudice, letta la domanda di esdebitazione presentata da [NOME DEL DEBITORE] tramite l’OCC [NOME DELL’ORGANISMO], con l’elenco dei creditori, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare,

vista la relazione particolareggiata dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificate l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento,

CONCEDE a [NOME DEL DEBITORE], nato a [LUOGO] il [DATA], l’esdebitazione.

INDICA le modalità e il termine per la dichiarazione annuale: il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione relativa alle utilità ulteriori, ove positiva, entro il [TERMINE] con le seguenti modalità: [MODALITÀ].

Il presente decreto è comunicato al debitore e ai creditori.

[Città], [data] · Il giudice [NOME]

Fac-simile con dati inventati. L’impaginazione cambia da un tribunale all’altro.
  1. 1La domanda e i documenti. La domanda si presenta tramite l’OCC al giudice competente, con i documenti indicati dalla legge. L’elenco dei creditori riporta le somme dovute e, se disponibili, i loro indirizzi PEC o di posta elettronica di cui sia verificabile la titolarità.
  2. 2La valutazione del giudice. Il giudice valuta la tua meritevolezza. A questo fine verifica che non ci siano atti in frode e che l’indebitamento non si sia formato con dolo o colpa grave.
  3. 3Una sola volta. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene solo per una volta. In questa procedura i compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
  4. 4La dichiarazione annuale. Il decreto indica le modalità e il termine per presentare la dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori. La dichiarazione è prevista a pena di revoca del beneficio. Nei tre anni successivi l’OCC vigila sul deposito e verifica se sono sopravvenute utilità.
  5. 5Il reclamo. Il decreto è comunicato a te e ai creditori. Tu e i creditori potete proporre reclamo secondo l’art. 124 del codice della crisi entro trenta giorni.

Che cosa controllare

  1. 1

    Le condizioni generali

    Dopo la liquidazione controllata sei ammesso all’esdebitazione se non sei stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o per gli altri delitti indicati dalla norma, salvo la riabilitazione. Non devi aver distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficile ricostruire il patrimonio, né fatto ricorso abusivo al credito. Devi aver collaborato con la procedura senza ostacolarla né rallentarla. Infine non devi aver già beneficiato di un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per ottenerla né averne beneficiato due volte.

    Art. 280, comma 1 e art. 282, comma 2, CCII

  2. 2

    Le preclusioni in più

    Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se non sei stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 344 e se non hai determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

    Art. 282, comma 2, CCII

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    Quando arriva

    Se ricorrono le condizioni, hai diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione oppure alla chiusura della procedura, se avviene prima. Se opera prima della chiusura, la segnalazione del liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per concederla o negarla.

    Art. 279, comma 1 e art. 282, comma 1, CCII

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    Chi è incapiente

    Sei incapiente se, come persona fisica, non sei in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Lo sei anche se il tuo reddito annuo, dedotte le spese per produrlo e quanto occorre al mantenimento tuo e della tua famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al tuo nucleo familiare.

    Art. 283, commi 1 e 2, CCII

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    I documenti dell’incapiente

    Alla domanda vanno allegati l’elenco dei creditori con le somme dovute, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione delle entrate tue e del tuo nucleo familiare. Serve anche la relazione particolareggiata dell’OCC, che deve indicare anche se il finanziatore ha tenuto conto del tuo merito creditizio.

    Art. 283, commi 3, 4 e 5, CCII

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    Se arrivano nuove utilità

    Se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentono di soddisfare utilmente i creditori, il debito resta esigibile nei limiti previsti dalla legge. I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità. Se l’OCC accerta utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono agire con azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.

    Art. 283, commi 1 e 9, CCII

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    I creditori che non hanno partecipato

    Verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

    Art. 278, comma 2, CCII

Se la procedura non va a buon fine

Nella liquidazione controllata il tribunale può dichiarare che ci sono preclusioni all’esdebitazione. Questo provvedimento, come quello che la concede, è comunicato a te e ai creditori ammessi al passivo, che possono proporre reclamo secondo l’art. 124 del codice della crisi entro trenta giorni.

Se è in corso un procedimento penale per uno dei reati indicati dall’art. 280 o ti è stata applicata una delle misure di prevenzione richiamate dalla norma, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del procedimento.

Dopo la liquidazione controllata, l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione.

Per l’incapiente la dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori è prevista a pena di revoca del beneficio. Se nei tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentono di soddisfare utilmente i creditori, l’OCC, autorizzato dal giudice, lo comunica ai creditori. Da quel momento i creditori possono agire su quelle utilità con azioni esecutive e cautelari.

Art. 280, comma 1, lett. a), art. 282, commi 2-bis e 3, art. 283, commi 1, 7 e 9, CCII

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Esdebitazione nella liquidazione controllataAlla chiusura della procedura oppure prima, decorsi 3 anni dall’aperturaArt. 279, comma 1 e art. 282, comma 1, CCII
Osservazioni dei creditori ammessi al passivo sull’istanza di esdebitazione, dopo la comunicazione del liquidatoreEntro 15 giorniArt. 282, comma 1, CCII
Reclamo contro il provvedimento sull’esdebitazione nella liquidazione controllataEntro 30 giorni dalla comunicazioneArt. 282, comma 3, CCII
Reclamo contro il decreto di esdebitazione dell’incapienteEntro 30 giorni dalla comunicazioneArt. 283, comma 8, CCII
Dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori, per l’incapienteNel termine e con le modalità indicati nel decretoArt. 283, comma 7, CCII
Periodo in cui le utilità sopravvenute rendono il debito dell’incapiente di nuovo esigibile3 anni dal decretoArt. 283, comma 1, CCII

I provvedimenti in archivio

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  • 11 giugno 2026 · Corte costituzionaleEsdebitazione e creditori che non si sono insinuati: la questione torna ai tribunaliRestituiti gli atti ai tribunali rimettenti sulle questioni relative all’art. 278, comma 2, CCII: i creditori sono parti del giudizio di esdebitazione della liquidazione controllata e le ordinanze andavano loro notificate (restituzione degli atti, non definitiva).
  • 12 maggio 2026 · Corte costituzionaleL’esdebitazione si può chiedere anche subito dopo la chiusura della proceduraL’art. 281, comma 1, CCII si interpreta nel senso che il debitore può chiedere l’esdebitazione anche subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale e il tribunale provvede con decreto successivo nell’ambito della stessa procedura (interpretativa di rigetto, favorevole al debitore).
  • 7 maggio 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileEsdebitazione dell’incapiente: quando il decreto si può impugnare in CassazioneÈ ricorribile per cassazione il decreto che decide nel merito sull’esdebitazione dell’incapiente, nel contraddittorio con i creditori, non quello che rileva solo un difetto di ammissibilità o di procedibilità. Nel caso deciso il ricorso del debitore è inammissibile per difetto di specificità e resta ferma la revoca dell’esdebitazione, motivata dal tribunale con il pignoramento in corso del quinto dello stipendio (contraria al debitore nel caso deciso).
  • 7 maggio 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileReclamo contro il decreto sull’esdebitazione dell’incapiente: giudice competenteDopo il correttivo del 2024 il reclamo contro il decreto monocratico sull’esdebitazione dell’incapiente si propone al tribunale collegiale, per i decreti pronunciati dopo il 28 settembre 2024. Il reclamo proposto alla corte d’appello non è inammissibile e prosegue davanti al giudice competente, se riassunto. Cassato con rinvio al tribunale collegiale il decreto con cui la corte d’appello aveva rigettato la domanda di esdebitazione.
  • 14 novembre 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileEsdebitazione dell’incapiente e debiti di un fallimento chiuso senza esdebitazioneInammissibile il ricorso contro il diniego dell’esdebitazione dell’incapiente pronunciato senza sentire i creditori. Nell’interesse della legge la Corte afferma che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti (contraria al debitore).
  • 3 giugno 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileChi è stato sottoposto a fallimento o a liquidazione del patrimonio con le vecchie regole chiede l’esdebitazione con le vecchie regolePer chi è stato sottoposto a fallimento o alla liquidazione del patrimonio della l. 3/2012 l’esdebitazione resta regolata dall’art. 142 l. fall. e dall’art. 14-terdecies l. 3/2012, anche se la domanda è depositata dopo il 15 luglio 2022. La vicenda riguardava soci falliti che avevano chiesto il beneficio a fallimento non ancora chiuso: l’estensione alla liquidazione del patrimonio è affermata nella regola enunciata in motivazione (rigetto, contraria al debitore).
  • 6 giugno 2022 · Corte di cassazione, Quinta sezione civileL’esdebitazione del fallito si estende ai debiti tributari e alle sanzioni correlate, anche per l’IVAIn un giudizio tributario sulla cartella notificata al fallito esdebitato: l’esdebitazione dell’art. 142 l. fall. comprende i debiti tributari e le sanzioni correlate, anche per l’IVA. Fra le sanzioni restano escluse solo quelle non accessorie ai debiti estinti. Il principio di diritto è enunciato per l’IVA, mentre l’estensione ai debiti tributari e alle sanzioni correlate è affermata in motivazione (rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate).
  • 23 luglio 2026 · Tribunale di Torino, Sezione procedure concorsualiLe sanzioni che accompagnano un debito esdebitato seguono la sorte del debito: il Tribunale di Torino in dissenso dalla Corte d’appelloConcessa l’esdebitazione al termine di una liquidazione del patrimonio della l. 3/2012: sono inesigibili anche le sanzioni accessorie ai debiti esdebitati, mentre restano escluse quelle autonome come le sanzioni del codice della strada (favorevole al debitore, decisa sulla l. 3/2012).
  • 13 luglio 2026 · Corte d’appello di Torino, Prima sezione civileCon l’esdebitazione restano dovute le sanzioni sui tributi non pagati per interoSu reclamo dell’Agenzia delle entrate escluse dall’esdebitazione le sanzioni accessorie ai tributi non pagati per intero, salvo la quota che sarà soddisfatta nella liquidazione: i «debiti estinti» dell’art. 278, comma 7, lett. b), sono solo quelli pagati, non quelli divenuti inesigibili con l’esdebitazione (contraria al debitore).
  • 17 giugno 2026 · Tribunale di ParmaLiquidazione controllata, esdebitazione dopo tre anni e redditi futuriIl liquidatore acquisisce il reddito eccedente il mantenimento per il triennio che porta alla verifica dell’esdebitazione. Concessa l’esdebitazione, la liquidazione prosegue solo sui beni già presenti, mentre se è negata può acquisire redditi oltre il triennio entro una durata ragionevole. L’autovettura non è esclusa dalla liquidazione e il compenso degli advisor non può superare quello dell’OCC (favorevole al debitore sui redditi futuri, contraria sull’autovettura e sui compensi).
  • 7 maggio 2026 · Tribunale di Arezzo, Ufficio procedure concorsualiEsdebitazione dell’incapiente: la soglia di legge non si moltiplica per dodici e sopra la soglia decide il giudiceLa soglia dell’art. 283, comma 2, si legge senza moltiplicarla per dodici: sotto quel valore il debitore è sempre incapiente, sopra decide il giudice caso per caso. Nel conteggio entra la quota di stipendio pignorata (domanda respinta, contraria al debitore).
  • 21 aprile 2026 · Tribunale di Mantova, Ufficio procedure concorsualiEsdebitazione dell’incapiente: la casa in fondo patrimoniale non rende incapienti e le multe stradali ripetute escludono la meritevolezzaNegata l’esdebitazione dell’incapiente: la casa conferita in fondo patrimoniale non rende incapiente e nove infrazioni stradali escludono la meritevolezza. In un passaggio non necessario alla decisione il giudice esclude dal beneficio le sanzioni non accessorie ad altri debiti (contraria al debitore).
  • 18 marzo 2026 · Tribunale di Modena, Terza sezione civile – Procedure concorsualiFideiussioni per le proprie società ed esdebitazione: la sproporzione da sola non è colpa graveConcessa l’esdebitazione dopo tre anni di liquidazione controllata al fideiussore delle proprie società: la sola sproporzione fra debito garantito e patrimonio del garante, senza indici di consapevole aggravamento o condotte fraudolente, non esclude il beneficio (favorevole al debitore).
  • 2 aprile 2024 · Tribunale di Milano, Seconda sezione civileEsdebitazione dell’incapiente negata: quinto dello stipendio, rinuncia all’eredità, controllo del conto dell’impresaNegata l’esdebitazione dell’incapiente e aperta la liquidazione controllata: il lavoratore senza familiari a carico e senza spese per l’alloggio può offrire almeno il quinto dello stipendio. La rinuncia all’eredità per sottrarre un immobile ai creditori è atto in frode e il mancato controllo del conto della ditta è colpa grave (contraria al debitore).
  • 13 novembre 2023 · Corte d’appello di Venezia, Prima sezione civileMeritevolezza dell’incapiente: colpa grave, merito creditizio e debiti per sanzioniConcessa l’esdebitazione dell’incapiente: la colpa grave non si esaurisce nella sproporzione fra debiti e redditi, perché contano le ragioni personali del debitore e, per i debiti bancari, la condotta della banca. Le esclusioni per le sanzioni amministrative non valgono per l’incapiente (favorevole al debitore).
  • 28 aprile 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileRelazione dell’OCC nella liquidazione controllata: cause dell’indebitamento e diligenza del debitoreLa meritevolezza non è requisito di accesso alla liquidazione controllata, ma nella liquidazione chiesta dal debitore la relazione dell’OCC deve indicare in modo chiaro, completo e attendibile le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, a pena di inammissibilità della domanda, con verifica affidata al giudice ai sensi dell’art. 270 CCII. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la sentenza che aveva confermato l’apertura è cassata con rinvio (contraria al debitore nel caso deciso).
  • 22 luglio 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileLiquidazione controllata chiesta dal creditore ed eccezione di incapienza del debitoreLa procedura di esdebitazione dell’incapiente comincia con il deposito della domanda al giudice tramite l’OCC, non con la nomina dell’OCC. Nel testo dell’art. 268, comma 3, anteriore al d.lgs. 136/2024, l’apertura della liquidazione controllata chiesta dal creditore è preclusa solo dall’attestata certezza della totale assenza di risorse, anche future, e non dall’incertezza sull’utilità della liquidazione (ricorso inammissibile).
  • 19 gennaio 2024 · Corte costituzionaleDurata della liquidazione controllata, redditi futuri e beni sopravvenutiNella liquidazione controllata entrano le quote di stipendio e pensione eccedenti il mantenimento. Finché restano debiti, il termine triennale collegato all’esdebitazione opera come durata massima e come durata minima dell’acquisizione dei beni sopravvenuti (non fondatezza).
  • 21 ottobre 2026 · Agenzia delle entrateIl manuale dell’Agenzia sulle procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazioneCommento sistematico agli artt. 65-83 e 268-283 CCII con le istruzioni agli Uffici quando l’Erario è creditore: l’esdebitazione si estende ai tributi e alle sanzioni accessorie, nel concordato minore non serve la transazione fiscale e l’attestazione non è condizione di ammissibilità (effetto misto per il debitore).
  • 23 luglio 2018 · Agenzia delle entrateL’Agenzia prende atto che il debito IVA può essere esdebitatoRecepita la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-493/15: i debiti IVA possono essere dichiarati inesigibili con l’esdebitazione, anche della l. 3/2012, mentre nel sovraindebitamento della l. 3/2012 restava la sola dilazione di IVA e ritenute (effetto misto).
  • 6 maggio 2015 · Agenzia delle entrateLe prime istruzioni agli Uffici sui debiti tributari nelle procedure della l. 3/2012Istruzioni a Uffici e Agente della riscossione sui debiti tributari nelle procedure della l. 3/2012, nelle quali rientrano anche i tributi locali: IVA e ritenute erano solo dilazionabili secondo il testo allora vigente, regola superata nel CCII (contraria per l’IVA, neutra per il resto).

Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 25 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.