Scheda · Procedura 5 di 5
Vuoi presentare una domanda unica con i tuoi familiari
Chi è familiare per la legge, quando si può presentare una domanda sola e che cosa resta separato.
Vale per te se tu e uno o più tuoi familiari siete sovraindebitati e vivete insieme, oppure il vostro sovraindebitamento ha un’origine comune. Chi è sovraindebitato
Che cos’è
I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata. Serve una di due condizioni: che siate conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
Per la legge sono membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.
La domanda è unica, ma i patrimoni non si confondono: le masse attive e passive di ciascuno restano distinte. Il compenso dell’OCC è ripartito fra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno.
Se uno dei familiari non è un consumatore, le regole della ristrutturazione dei debiti del consumatore non si applicano, salvo quella sul mutuo dell’abitazione principale. Se uno o più familiari non hanno nulla da offrire ai creditori, la liquidazione controllata può essere chiesta lo stesso, purché per almeno uno di voi l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire.
Come si presenta
Qui il fac-simile non riproduce un provvedimento del giudice ma la domanda unica che i familiari presentano tramite l’OCC. L’esempio riguarda due coniugi consumatori che chiedono la ristrutturazione dei debiti. Mostra che cosa deve risultare dalla domanda perché sia una procedura familiare.
[NOME DEL PRIMO DEBITORE] e [NOME DEL SECONDO DEBITORE], [coniugi / parti di un’unione civile / conviventi di fatto / parenti o affini di grado (NUMERO)], entrambi consumatori,
PREMESSO che sono conviventi in [INDIRIZZO] [oppure: che il loro sovraindebitamento ha un’origine comune, costituita da (CAUSA)] e che si trovano entrambi in stato di sovraindebitamento,
CHIEDONO con un’unica domanda, l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ferma la distinzione delle masse attive e passive di ciascuno.
ALLEGANO per ciascuno, l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la consistenza e la composizione del patrimonio, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco delle entrate del nucleo familiare con quanto occorre al suo mantenimento. Allegano inoltre la relazione dell’OCC.
[Città], [data] · [FIRMA DEL PRIMO DEBITORE] · [FIRMA DEL SECONDO DEBITORE]
- 1Chi presenta la domanda. Possono presentarla insieme il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Per la ristrutturazione dei debiti non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
- 2Il legame fra i debiti. La domanda unica è ammessa se siete conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Basta una delle due condizioni.
- 3Masse separate. La domanda è una sola, ma i beni e i debiti di ciascuno restano distinti. Il compenso dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno.
- 4I documenti. Si allegano i documenti richiesti per la procedura scelta e la relazione dell’OCC. Per la ristrutturazione dei debiti sono quelli indicati dall’art. 67, comma 2.
Che cosa controllare
- 1
Siete familiari per la legge
Oltre al coniuge, sono membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.
Art. 66, comma 2, CCII
- 2
Conviventi o debiti di origine comune
La domanda unica è possibile quando i familiari sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Una delle due condizioni deve risultare.
Art. 66, comma 1, primo periodo, CCII
- 3
Ognuno conserva il proprio patrimonio
Le masse attive e passive rimangono distinte. La domanda unica non trasforma i debiti di uno in debiti dell’altro. Se hai garantito un debito di un tuo familiare o ne sei coobbligato, il concordato minore e l’esdebitazione del familiare non pregiudicano i diritti dei creditori nei tuoi confronti, salvo che nel concordato sia diversamente previsto. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge non lo dice espressamente: per quanto non previsto rinvia, in quanto compatibili, alle norme del titolo III, fra cui l’art. 117, che nel concordato fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.
Art. 66, comma 3, art. 79, comma 5, art. 278, comma 6, art. 65, comma 2, art. 117, comma 1, CCII
- 4
Se uno di voi non è consumatore
Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, tranne quella sul mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale.
Art. 66, comma 1, secondo periodo, CCII
- 5
Se qualcuno non ha nulla da offrire
La domanda di liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più familiari sono incapienti, purché per almeno uno di voi l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Art. 66, comma 1, terzo periodo e art. 268, comma 3, CCII
- 6
Se ci sono domande separate
Se sono presentate più domande che riguardano membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
Art. 66, comma 4, CCII
- 7
Il compenso dell’OCC
Il compenso dovuto all’OCC è ripartito fra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.
Art. 66, comma 5, CCII
Se la procedura non va a buon fine
Se mancano sia la convivenza sia l’origine comune del sovraindebitamento, la domanda unica non ha il presupposto previsto dalla legge. Ciascun familiare può comunque chiedere l’accesso alle procedure con una propria domanda, se ne ha i requisiti.
Se tu e i tuoi familiari avete presentato domande separate, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle. La competenza è del giudice adito per primo.
Per il resto, le conseguenze di un esito negativo sono quelle della procedura scelta: inammissibilità della domanda, diniego dell’omologazione, revoca, apertura della liquidazione controllata. Le trovi nelle schede di ciascuna procedura.
Art. 66, commi 1 e 4, CCII. Artt. 70, 72, 73, 77, 80, 82 e 83 CCII
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, a cura dell’OCC | Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico | Art. 68, comma 4, art. 76, comma 4, art. 269, comma 3, CCII |
| Osservazioni dei creditori nella ristrutturazione dei debiti | Entro 20 giorni dalla comunicazione | Art. 70, comma 3, CCII |
| Adesione o mancata adesione dei creditori nel concordato minore | Nel termine fissato dal giudice, non oltre 30 giorni | Art. 78, comma 2, lett. c), CCII |
| Domande dei creditori nella liquidazione controllata | Nel termine fissato nella sentenza, non oltre 90 giorni | Art. 270, comma 2, lett. d), CCII |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 31 luglio 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileLiquidazione controllata familiare: origine comune dei debiti, tribunale competente, meritevolezza rinviata all’esdebitazionePer la procedura familiare bastano il legame di parentela e, in alternativa, la convivenza o l’origine comune dei debiti. Per aprire la liquidazione controllata la condotta dei debitori non conta, perché la meritevolezza si valuta nella fase dell’esdebitazione (rigetto del ricorso dei creditori, favorevole al debitore).
- 10 febbraio 2026 · Tribunale di Pescara, Settore procedure concorsualiLiquidazione controllata familiare con componenti incapienti e masse distinteDopo il correttivo del 2024 la domanda familiare di liquidazione controllata è ammissibile anche se alcuni componenti sono incapienti, purché almeno uno offra attivo, con inventari, stati passivi e riparti distinti. In prededuzione va solo il compenso dell’OCC-liquidatore, non quello dei professionisti che assistono il debitore (favorevole al debitore sull’accesso, contraria sulla prededuzione).
- 28 aprile 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileLa domanda dichiarata inammissibile per difetto di meritevolezza si può ripresentare e non è ricorribile in CassazioneNon è ricorribile per cassazione il decreto che respinge il reclamo contro l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarata prima della comunicazione ai creditori, anche quando dipende dalla mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall’art. 69 CCII: il provvedimento non è decisorio né definitivo e la domanda si può ripresentare (principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
- 25 agosto 2026 · Tribunale di Modena, Terza sezione civileAprire la partita IVA dopo aver contratto i debiti non fa perdere la qualità di consumatore ai fini del sovraindebitamentoCon il decreto di apertura di una procedura familiare il giudice ritiene provata, allo stato, la qualità di consumatore del debitore che ha aperto la partita IVA dopo aver contratto i debiti e chiede di chiarire l’origine dei debiti fiscali. Sospesa l’esecuzione immobiliare (favorevole, con riserva).
- 11 settembre 2025 · Tribunale di Pescara, Settore procedure concorsualiRimessione in termini del mutuo sulla prima casa anche dopo la decadenza dal beneficio del termineCon il pagamento integrale degli arretrati in unica soluzione, anche con l’apporto di un familiare, il giudice può autorizzare la ripresa delle rate alle scadenze originarie anche dopo l’intimazione dell’intero debito e il pignoramento della casa. Non c’è colpa grave se il reddito era sufficiente al momento del mutuo e la difficoltà è sopravvenuta (favorevole al debitore).
- 18 aprile 2024 · Tribunale di Firenze, Quinta sezione civileConcordato minore familiare con apporto di risorse esterne e mutuo sulla casaOmologato il concordato minore familiare finanziato con un nuovo mutuo sulla casa e con apporti di terzi: il nuovo mutuo non è finanza esterna perché crea un debito di restituzione, mentre lo sono gli apporti che non fanno sorgere crediti verso i debitori (favorevole al debitore).
- 21 ottobre 2026 · Agenzia delle entrateIl manuale dell’Agenzia sulle procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazioneCommento sistematico agli artt. 65-83 e 268-283 CCII con le istruzioni agli Uffici quando l’Erario è creditore: l’esdebitazione si estende ai tributi e alle sanzioni accessorie, nel concordato minore non serve la transazione fiscale e l’attestazione non è condizione di ammissibilità (effetto misto per il debitore).
Le norme
- Art. 65 CCIIAmbito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- Art. 66 CCIIProcedure familiari
- Art. 67 CCIIProcedura di ristrutturazione dei debiti
- Art. 68 CCIIPresentazione della domanda e attività dell’OCC
- Art. 79 CCIIMaggioranza per l’approvazione del concordato minore
- Art. 117 CCIIEffetti del concordato per i creditori
- Art. 268 CCIILiquidazione controllata
- Art. 278 CCIIOggetto e ambito di applicazione
- Art. 283 CCIIEsdebitazione del sovraindebitato incapiente
Le parole della scheda
Le schede collegate
- Prima: L’esdebitazione
Aggiornata al 25 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.