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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Ordinanza

Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11489/2026

Non è ricorribile per cassazione il decreto che respinge il reclamo contro l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarata prima della comunicazione ai creditori, anche quando dipende dalla mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall’art. 69 CCII: il provvedimento non è decisorio né definitivo e la domanda si può ripresentare (principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Dati del documento

Autorità
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Tipo
Ordinanza
Decisione
14 aprile 2026
Pubblicazione
28 aprile 2026
Numero
11489/2026 · R.G. 12138/2025
Temi
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Testo
Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
Fonte del testo
SentenzeWeb