Documento · Ordinanza
Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11489/2026
Non è ricorribile per cassazione il decreto che respinge il reclamo contro l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarata prima della comunicazione ai creditori, anche quando dipende dalla mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall’art. 69 CCII: il provvedimento non è decisorio né definitivo e la domanda si può ripresentare (principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Dati del documento
- Autorità
- Corte di cassazione, Prima sezione civile
- Tipo
- Ordinanza
- Decisione
- 14 aprile 2026
- Pubblicazione
- 28 aprile 2026
- Numero
- 11489/2026 · R.G. 12138/2025
- Temi
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Testo
- Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
- Fonte del testo
- SentenzeWeb