Documento · Sentenza
Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74/2026
L’art. 281, comma 1, CCII si interpreta nel senso che il debitore può chiedere l’esdebitazione anche subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale e il tribunale provvede con decreto successivo nell’ambito della stessa procedura (interpretativa di rigetto, favorevole al debitore).
Dati del documento
- Autorità
- Corte costituzionale
- Tipo
- Sentenza
- Decisione
- 23 febbraio 2026
- Pubblicazione
- 12 maggio 2026
- Numero
- 74/2026
- Temi
- Esdebitazione
- Testo
- Integrale, come pubblicato da Corte costituzionale
- Fonte del testo
- Corte costituzionale