Vai al contenuto
Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Sentenza

Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74/2026

L’art. 281, comma 1, CCII si interpreta nel senso che il debitore può chiedere l’esdebitazione anche subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale e il tribunale provvede con decreto successivo nell’ambito della stessa procedura (interpretativa di rigetto, favorevole al debitore).

Dati del documento

Autorità
Corte costituzionale
Tipo
Sentenza
Decisione
23 febbraio 2026
Pubblicazione
12 maggio 2026
Numero
74/2026
Temi
Esdebitazione
Testo
Integrale, come pubblicato da Corte costituzionale
Fonte del testo
Corte costituzionale