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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Ordinanza

Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20711/2025

La procedura di esdebitazione dell’incapiente comincia con il deposito della domanda al giudice tramite l’OCC, non con la nomina dell’OCC. Nel testo dell’art. 268, comma 3, anteriore al d.lgs. 136/2024, l’apertura della liquidazione controllata chiesta dal creditore è preclusa solo dall’attestata certezza della totale assenza di risorse, anche future, e non dall’incertezza sull’utilità della liquidazione (ricorso inammissibile).

Dati del documento

Autorità
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Tipo
Ordinanza
Decisione
28 maggio 2025
Pubblicazione
22 luglio 2025
Numero
20711/2025 · R.G. 12723/2024
Temi
Liquidazione controllata
Testo
Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
Fonte del testo
SentenzeWeb