Documento · Ordinanza
Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20711/2025
La procedura di esdebitazione dell’incapiente comincia con il deposito della domanda al giudice tramite l’OCC, non con la nomina dell’OCC. Nel testo dell’art. 268, comma 3, anteriore al d.lgs. 136/2024, l’apertura della liquidazione controllata chiesta dal creditore è preclusa solo dall’attestata certezza della totale assenza di risorse, anche future, e non dall’incertezza sull’utilità della liquidazione (ricorso inammissibile).
Dati del documento
- Autorità
- Corte di cassazione, Prima sezione civile
- Tipo
- Ordinanza
- Decisione
- 28 maggio 2025
- Pubblicazione
- 22 luglio 2025
- Numero
- 20711/2025 · R.G. 12723/2024
- Temi
- Liquidazione controllata
- Testo
- Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
- Fonte del testo
- SentenzeWeb