Documento · Decreto
Tribunale di Arezzo, Ufficio procedure concorsuali, decreto 7 maggio 2026
La soglia dell’art. 283, comma 2, si legge senza moltiplicarla per dodici: sotto quel valore il debitore è sempre incapiente, sopra decide il giudice caso per caso. Nel conteggio entra la quota di stipendio pignorata (domanda respinta, contraria al debitore).
Dati del documento
- Autorità
- Tribunale di Arezzo, Ufficio procedure concorsuali
- Tipo
- Decreto
- Pubblicazione
- 7 maggio 2026
- Temi
- Esdebitazione
- Testo
- Disponibile nelle banche dati di giurisprudenza