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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Sentenza

Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 30 giugno 2025, n. 17721/2025

Quando nomina il commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC (art. 78, comma 2-bis), il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese. Il mancato deposito, anche entro un termine qualificato come perentorio, non integra da solo una causa di inammissibilità o di improcedibilità, ferma la possibilità di valutare da tale condotta la mancanza di fattibilità del piano (principio nell’interesse della legge). Il ricorso del debitore è inammissibile, perché il provvedimento di improcedibilità non è decisorio e il commissario giudiziale non è legittimato passivo.

Dati del documento

Autorità
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Tipo
Sentenza
Decisione
28 maggio 2025
Pubblicazione
30 giugno 2025
Numero
17721/2025 · R.G. 1971/2024
Temi
Concordato minore
Testo
Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
Fonte del testo
SentenzeWeb