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Osservatorio sovraindebitamento

Scheda · Procedura 2 di 5

Vuoi proporre un concordato minore

Chi può proporlo, come si esprimono i creditori e quando il giudice lo omologa.

Vale per te se sei sovraindebitato ma non sei un consumatore: per esempio sei un professionista, un imprenditore minore o un imprenditore agricolo. Chi è sovraindebitato

Hai un pignoramento o un’asta in corso? Gli atti dell’esecuzione e i loro termini sono spiegati nell’Osservatorio esecuzioni.

Che cos’è

Il concordato minore è la proposta ai creditori riservata ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore. Si può proporre quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Se l’attività non prosegue, il concordato minore è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.

La proposta prevede il pagamento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento. Può dividere i creditori in classi, indicando i criteri adottati. Le classi sono obbligatorie solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

I creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati in parte, purché ricevano almeno quanto otterrebbero, grazie alla loro prelazione, dalla liquidazione dei beni su cui grava la garanzia. Il riferimento è il valore di mercato di quei beni, attestato dall’OCC. Dal deposito della domanda gli interessi convenzionali o legali smettono di correre, ai soli effetti del concorso, fino alla chiusura della liquidazione. La regola non vale per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto prevedono alcune norme del codice civile richiamate dallo stesso articolo.

A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, qui i creditori si esprimono sulla proposta. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore ha più della maggioranza dei crediti ammessi al voto, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi. Se ci sono classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Chi non risponde all’OCC nel termine assegnato si considera favorevole alla proposta, nei termini in cui gli è stata trasmessa.

Come si presenta

Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con un decreto che non è soggetto a reclamo. L’OCC lo comunica a tutti i creditori insieme alla proposta. Il decreto fissa anche il termine entro cui i creditori devono dire all’OCC se aderiscono.

FAC-SIMILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
Concordato minore n. [NUMERO]/2026
DECRETO DI APERTURA

Il giudice, letta la domanda di concordato minore presentata da [NOME DEL DEBITORE], [professionista / imprenditore], tramite l’OCC [NOME DELL’ORGANISMO] con la relazione particolareggiata dell’OCC, ritenuta la domanda ammissibile,

DICHIARA aperta la procedura e dispone che l’OCC comunichi a tutti i creditori la proposta e il presente decreto.

DISPONE la pubblicazione del decreto nell’apposita area del sito web del [tribunale / Ministero della giustizia] [e nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività d’impresa].

ORDINA la trascrizione del decreto presso [UFFICIO COMPETENTE] per l’immobile in [COMUNE], di cui il piano prevede la cessione a terzi.

ASSEGNA ai creditori il termine di [NUMERO, non superiore a trenta] giorni per far pervenire all’OCC, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni.

DISPONE su istanza del debitore, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui esercita l’attività d’impresa, che i creditori con titolo o causa anteriore non possano acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio, che le prescrizioni restino sospese e le decadenze non si verifichino, che non possa essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione controllata.

[Città], [data] · Il giudice [NOME]

Fac-simile con dati inventati. L’impaginazione cambia da un tribunale all’altro.
  1. 1L’apertura. Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto non soggetto a reclamo. Se la ritiene inammissibile, decide con decreto motivato, che puoi reclamare davanti al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione.
  2. 2La pubblicità. Il decreto è pubblicato sul sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Se svolgi attività d’impresa, è pubblicato anche nel registro delle imprese. Se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o di mobili registrati, il decreto è trascritto. Dopo la pubblicità del decreto, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
  3. 3Il termine per i creditori. I creditori hanno un termine, non superiore a trenta giorni, per dichiarare all’OCC se aderiscono e per sollevare contestazioni. Chi non risponde nel termine si considera favorevole alla proposta.
  4. 4La protezione del patrimonio. Solo se la chiedi, il giudice blocca le azioni esecutive e cautelari fino a quando l’omologazione diventa definitiva. Nello stesso periodo i creditori anteriori non possono acquisire diritti di prelazione e non può essere aperta la liquidazione controllata.

Che cosa controllare

  1. 1

    Quando la domanda è inammissibile

    La domanda è inammissibile se mancano i documenti richiesti, se i tuoi requisiti dimensionali eccedono i limiti dell’impresa minore, se sei già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o hai già beneficiato dell’esdebitazione per due volte oppure se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Per la legge è impresa minore quella che presenta insieme tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall’inizio dell’attività se è più breve, oltre a debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

    Art. 77, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. d), CCII

  2. 2

    I documenti da allegare

    Alla domanda vanno allegati il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti. Servono anche una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale di chi ne è munito, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni. Va allegata infine la documentazione sulle entrate tue e della tua famiglia, con quanto occorre al suo mantenimento.

    Art. 75, comma 1, CCII

  3. 3

    La relazione particolareggiata dell’OCC

    La relazione indica le cause dell’indebitamento e la diligenza che hai impiegato nell’assumere le obbligazioni, le ragioni per cui non riesci ad adempiere, gli eventuali atti in frode o impugnati dai creditori, i costi presumibili della procedura. Valuta inoltre la completezza e l’attendibilità dei documenti, la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Deve dire anche se il finanziatore ha tenuto conto del tuo merito creditizio.

    Art. 76, commi 2 e 3, CCII

  4. 4

    Chi non vota

    Non votano e non contano per la maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, chi ha acquistato i loro crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi. Non votano neppure i creditori con privilegio, pegno o ipoteca che la proposta paga per intero, salvo che rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione.

    Art. 79, commi 1 e 2, CCII

  5. 5

    Il mutuo sulla casa e sui beni dell’attività

    Se sei una persona fisica e alla data della domanda sei in regola con i pagamenti, o se il giudice ti autorizza a pagare quanto è scaduto per capitale e interessi, il piano può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo con garanzia reale sull’abitazione principale. Se il piano prevede la continuazione dell’attività, la stessa possibilità vale per il mutuo con garanzia reale sui beni strumentali all’impresa o all’attività professionale. In questo caso la norma non richiede che il debitore sia una persona fisica, ma solo che alla data della domanda sia in regola con i pagamenti o che il giudice lo autorizzi a pagare lo scaduto. In entrambi i casi l’OCC attesta che il creditore garantito potrebbe essere pagato per intero con la vendita del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede i diritti degli altri creditori.

    Art. 75, commi 2-bis e 3, CCII

  6. 6

    Se un creditore contesta la convenienza

    Se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, dopo aver sentito te e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che quel credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la tua situazione di indebitamento non può fare opposizione per contestare la convenienza. Il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è decisiva per la maggioranza e la proposta per loro è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche in base alla relazione dell’OCC.

    Art. 80, commi 3 e 4, CCII

  7. 7

    Chi ha garantito per te

    Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. Se il debitore è una società, salvo patto contrario, il concordato minore produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

    Art. 79, commi 4 e 5, CCII

Se la procedura non va a buon fine

Se la domanda non è ammissibile, il giudice decide con decreto motivato. Puoi proporre reclamo al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione, senza modificare la proposta né il piano.

Se rigetta la domanda di omologazione, il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive. Su tua istanza dichiara aperta la liquidazione controllata. In caso di frode l’istanza può proporla anche un creditore o il pubblico ministero. Il decreto è reclamabile secondo l’art. 50 del codice della crisi.

Se il piano omologato non è eseguito per intero e correttamente, il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli. Il termine può essere prorogato su tua istanza, presentata tramite l’OCC. Se le prescrizioni non sono rispettate, il giudice revoca l’omologazione.

L’omologazione è revocata, su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, anche quando il passivo è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave, quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, quando sono state simulate con dolo attività inesistenti o quando risultano altri atti diretti a frodare i creditori. Lo stesso vale se il piano è diventato inattuabile e non si può modificare. La domanda di revoca non può essere proposta dopo sei mesi dalla presentazione della relazione finale. Dopo la revoca il tribunale, su istanza tua o di un creditore, può aprire la liquidazione controllata, se ne verifica i presupposti.

Art. 78, comma 1, art. 80, commi 5, 6 e 7, art. 81, comma 5, artt. 82 e 83 CCII

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, a cura dell’OCCEntro 7 giorni dal conferimento dell’incaricoArt. 76, comma 4, CCII
Comunicazione del debito tributario accertato e degli accertamenti pendenti, da parte dell’agente della riscossione e degli uffici fiscaliEntro 15 giorni dalla notizia ricevuta dall’OCCArt. 76, comma 4, CCII
Reclamo contro il decreto che dichiara la domanda inammissibileEntro 30 giorni dalla comunicazioneArt. 78, comma 1, CCII
Integrazioni al piano e nuovi documenti, se il giudice concede il termineNel termine fissato dal giudice, non oltre 15 giorniArt. 78, comma 1, CCII
Adesione o mancata adesione dei creditori, con le eventuali contestazioniNel termine fissato nel decreto, non oltre 30 giorniArt. 78, comma 2, lett. c), CCII
Domanda di revoca dell’omologazioneNon oltre 6 mesi dalla presentazione della relazione finaleArt. 82, comma 3, CCII

I provvedimenti in archivio

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  • 6 ottobre 2026 · Corte costituzionaleChi si rivolge all’OCC può impugnare subito la cartella mai notificataNon fondate le questioni sollevate su un presupposto interpretativo errato: il debitore che ha avviato la fase davanti all’OCC può impugnare subito ruolo e cartella non validamente notificati, provando il sovraindebitamento e il pregiudizio nella procedura (non fondatezza, favorevole al debitore).
  • 20 giugno 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileImprenditore cancellato e concordato minore liquidatorio con finanza esternaL’art. 33, comma 4, CCII preclude all’imprenditore cancellato anche il concordato minore liquidatorio, mentre l’art. 74, comma 2, disciplina il contenuto della proposta e non la legittimazione. Accolto il reclamo e revocata l’omologazione di un concordato minore liquidatorio con finanza esterna, con richiamo all’art. 33, comma 1-bis, sulla liquidazione controllata ammessa anche oltre l’anno (decisione nel merito, conforme a Cass. n. 20141/2026).
  • 17 giugno 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileIl compenso del commissario giudiziale nel concordato minore si calcola con le regole dell’OCC, sull’attivo indicato nella propostaIl compenso del commissario giudiziale subentrato all’OCC nel concordato minore segue l’art. 16 d.m. 202/2014: nel concordato in continuità si calcola sull’attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato, in proporzione all’attività effettivamente svolta. Il compenso è unico e si ripartisce fra gestore e commissario ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.m. 202/2014 (cassazione con rinvio).
  • 16 giugno 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileImprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese e concordato minore liquidatorioLa domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è sempre inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, anche per l’impresa individuale e il concordato liquidatorio. All’ex imprenditore persona fisica resta la liquidazione controllata (revoca dell’omologazione, decisione nel merito).
  • 16 maggio 2026 · Corte di cassazione, Prima sezione civileConcordato minore: l’omologazione forzosa non richiede la transazione fiscale, ma il voto contrario della Direzione provinciale è valido anche senza parere regionaleNel concordato minore l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88, il cui procedimento, compreso il parere conforme della Direzione regionale, è incompatibile con l’istituto. Viene così meno la ragione per cui la Corte d’appello aveva ritenuto invalido il voto contrario della Direzione provinciale e aveva ravvisato il silenzio-assenso. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, l’omologazione è cassata con rinvio (contraria al debitore).
  • 28 ottobre 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileConcordato minore del professionista e ordine delle cause di prelazioneAnche il concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle prelazioni, come disciplinati dagli artt. 84 e 112 CCII, per il rinvio dell’art. 74, comma 4: inammissibile la proposta che paga nella stessa percentuale privilegiati e chirografari, violazione rilevabile d’ufficio già in fase di ammissione, senza attendere il giudizio di omologazione (rigetto, contraria al debitore).
  • 31 luglio 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileMaggioranze nel concordato minore e importo del debito fiscale comunicato dall’AgenziaIl voto contrario dell’Agenzia delle entrate non vale come rinuncia a votare per la parte di debito non indicata nella proposta: la maggioranza si calcola sull’intero debito risultante dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria (cassazione con rinvio).
  • 24 luglio 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileConcordato minore dichiarato improcedibile: il provvedimento non è ricorribile per cassazioneNella stessa vicenda di Cass. n. 17721/2025, il provvedimento che dichiara improcedibile il concordato minore non è ricorribile per cassazione, perché non è decisorio, e il commissario giudiziale non è legittimato passivo. La Corte aggiunge che contro il medesimo provvedimento non sono ammessi due reclami successivi di merito (ricorso inammissibile, conforme a Cass. n. 17721/2025 e a Cass. n. 17481/2025 sulla sola non ricorribilità).
  • 30 giugno 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileFondo spese nel concordato minore e conseguenze del mancato depositoQuando nomina il commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC (art. 78, comma 2-bis), il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese. Il mancato deposito, anche entro un termine qualificato come perentorio, non integra da solo una causa di inammissibilità o di improcedibilità, ferma la possibilità di valutare da tale condotta la mancanza di fattibilità del piano (principio nell’interesse della legge). Il ricorso del debitore è inammissibile, perché il provvedimento di improcedibilità non è decisorio e il commissario giudiziale non è legittimato passivo.
  • 29 giugno 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileIl concordato minore dichiarato inammissibile non arriva in Cassazione, ma la domanda si può ripresentareInammissibile il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità del concordato minore, perché il provvedimento non è definitivo: la domanda si può ripresentare e l’art. 77 non lo impedisce fuori dei casi in cui il debitore sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o abbia già beneficiato due volte dell’esdebitazione (ricorso inammissibile, domanda riproponibile).
  • 10 settembre 2026 · Tribunale di Brindisi, Sezione civile – Procedure concorsualiMisure protettive prima del piano: la questione è davanti alla Corte costituzionaleSollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 CCII nella parte in cui non consente misure protettive prima che il giudice esamini la proposta di piano o di concordato minore, in situazioni di grave pericolo per il debitore (procedimento sospeso, non definitiva).
  • 18 aprile 2024 · Tribunale di Firenze, Quinta sezione civileConcordato minore familiare con apporto di risorse esterne e mutuo sulla casaOmologato il concordato minore familiare finanziato con un nuovo mutuo sulla casa e con apporti di terzi: il nuovo mutuo non è finanza esterna perché crea un debito di restituzione, mentre lo sono gli apporti che non fanno sorgere crediti verso i debitori (favorevole al debitore).
  • 8 aprile 2021 · Corte costituzionaleAccordo non approvato e liquidazione: le strade che il giudice doveva valutareInammissibili le questioni sull’art. 14-quater l. 3/2012: il giudice avrebbe dovuto valutare la conversione come modifica della domanda nel rito camerale o la proposizione di domande subordinate, strade che la Corte indica senza decidere se siano percorribili (inammissibilità).
  • 29 novembre 2019 · Corte costituzionaleAnche l’IVA si può ridurre nelle procedure di sovraindebitamentoIllegittimo l’art. 7, comma 1, terzo periodo, l. 3/2012 limitatamente all’IVA: cade la regola che ne consentiva soltanto la dilazione e non il pagamento parziale, fonte di un’ingiustificata disparità rispetto al concordato preventivo (illegittimità costituzionale parziale).
  • 21 ottobre 2026 · Agenzia delle entrateIl manuale dell’Agenzia sulle procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazioneCommento sistematico agli artt. 65-83 e 268-283 CCII con le istruzioni agli Uffici quando l’Erario è creditore: l’esdebitazione si estende ai tributi e alle sanzioni accessorie, nel concordato minore non serve la transazione fiscale e l’attestazione non è condizione di ammissibilità (effetto misto per il debitore).
  • 22 dicembre 2025 · Agenzia delle entrateQuando il professionista può dedurre le spese anticipate per un cliente in proceduraIn nota la circolare riporta l’art. 54-ter TUIR: le spese anticipate e non rimborsate sono deducibili dall’apertura della liquidazione controllata o del concordato minore o dalla pubblicazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore (effetto neutro per il debitore).
  • 27 gennaio 2023 · Agenzia delle entrateLa rottamazione-quater si coordina con il piano omologatoErano definibili con la rottamazione-quater anche i carichi compresi nelle procedure della l. 3/2012, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, con pagamento secondo modalità e tempi del decreto di omologazione (misura chiusa, effetto favorevole).
  • 23 luglio 2018 · Agenzia delle entrateL’Agenzia prende atto che il debito IVA può essere esdebitatoRecepita la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-493/15: i debiti IVA possono essere dichiarati inesigibili con l’esdebitazione, anche della l. 3/2012, mentre nel sovraindebitamento della l. 3/2012 restava la sola dilazione di IVA e ritenute (effetto misto).
  • 6 maggio 2015 · Agenzia delle entrateLe prime istruzioni agli Uffici sui debiti tributari nelle procedure della l. 3/2012Istruzioni a Uffici e Agente della riscossione sui debiti tributari nelle procedure della l. 3/2012, nelle quali rientrano anche i tributi locali: IVA e ritenute erano solo dilazionabili secondo il testo allora vigente, regola superata nel CCII (contraria per l’IVA, neutra per il resto).

Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 25 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.