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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Sentenza

Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 16 giugno 2026, n. 20141/2026

La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è sempre inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, anche per l’impresa individuale e il concordato liquidatorio. All’ex imprenditore persona fisica resta la liquidazione controllata (revoca dell’omologazione, decisione nel merito).

Dati del documento

Autorità
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Tipo
Sentenza
Decisione
19 maggio 2026
Pubblicazione
16 giugno 2026
Numero
20141/2026 · R.G. 21466/2025
Temi
Concordato minore
Testo
Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
Fonte del testo
SentenzeWeb