Documento · Sentenza
Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 16 giugno 2026, n. 20141/2026
La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è sempre inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, anche per l’impresa individuale e il concordato liquidatorio. All’ex imprenditore persona fisica resta la liquidazione controllata (revoca dell’omologazione, decisione nel merito).
Dati del documento
- Autorità
- Corte di cassazione, Prima sezione civile
- Tipo
- Sentenza
- Decisione
- 19 maggio 2026
- Pubblicazione
- 16 giugno 2026
- Numero
- 20141/2026 · R.G. 21466/2025
- Temi
- Concordato minore
- Testo
- Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
- Fonte del testo
- SentenzeWeb