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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Ordinanza

Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20961/2026

L’art. 33, comma 4, CCII preclude all’imprenditore cancellato anche il concordato minore liquidatorio, mentre l’art. 74, comma 2, disciplina il contenuto della proposta e non la legittimazione. Accolto il reclamo e revocata l’omologazione di un concordato minore liquidatorio con finanza esterna, con richiamo all’art. 33, comma 1-bis, sulla liquidazione controllata ammessa anche oltre l’anno (decisione nel merito, conforme a Cass. n. 20141/2026).

Dati del documento

Autorità
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Tipo
Ordinanza
Decisione
19 maggio 2026
Pubblicazione
20 giugno 2026
Numero
20961/2026 · R.G. 23197/2025
Temi
Concordato minore
Testo
Integrale, come pubblicato da SentenzeWeb
Fonte del testo
SentenzeWeb