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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Sentenza

Tribunale di Firenze, Sezione fallimentare, sentenza 8 maggio 2024, n. 100/2024

La ripresa delle rate prevista dall’art. 67, comma 5, presuppone un mutuo non risolto. Con il mutuo già risolto il debitore può conservare la casa offrendone almeno il valore di mercato, anche a rate per più anni, con falcidia del residuo (favorevole al debitore nell’esito).

Dati del documento

Autorità
Tribunale di Firenze, Sezione fallimentare
Tipo
Sentenza
Decisione
7 maggio 2024
Pubblicazione
8 maggio 2024
Numero
100/2024
Temi
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Testo
Integrale, con i dati personali oscurati
Fonte del testo
Banca dati di merito