Documento · Sentenza
Tribunale di Terni, sentenza 20 ottobre 2025, n. 37/2025
Aperta la liquidazione controllata, il debitore è autorizzato a restare nella casa fino alla vendita, salvo che il liquidatore chieda di subentrare nell’esecuzione immobiliare già pendente. Il compenso dell’OCC è prededucibile mentre non lo è quello del difensore che ha assistito il debitore nella domanda. Il liquidatore può essere nominato anche se non è iscritto nell’elenco dell’art. 356 (favorevole sulla casa, contraria sul compenso).
Dati del documento
- Autorità
- Tribunale di Terni
- Tipo
- Sentenza
- Decisione
- 13 ottobre 2025
- Pubblicazione
- 20 ottobre 2025
- Numero
- 37/2025
- Temi
- Liquidazione controllata
- Testo
- Integrale, con i dati personali oscurati
- Fonte del testo
- Banca dati di merito