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Osservatorio sovraindebitamento

Documento · Sentenza

Tribunale di Terni, sentenza 20 ottobre 2025, n. 37/2025

Aperta la liquidazione controllata, il debitore è autorizzato a restare nella casa fino alla vendita, salvo che il liquidatore chieda di subentrare nell’esecuzione immobiliare già pendente. Il compenso dell’OCC è prededucibile mentre non lo è quello del difensore che ha assistito il debitore nella domanda. Il liquidatore può essere nominato anche se non è iscritto nell’elenco dell’art. 356 (favorevole sulla casa, contraria sul compenso).

Dati del documento

Autorità
Tribunale di Terni
Tipo
Sentenza
Decisione
13 ottobre 2025
Pubblicazione
20 ottobre 2025
Numero
37/2025
Temi
Liquidazione controllata
Testo
Integrale, con i dati personali oscurati
Fonte del testo
Banca dati di merito